3 Dicembre 2021

Come si ottengono il super green pass e il green pass base?
Super green pass: si ottiene dopo il ciclo completo della vaccinazione oppure la guarigione da Covid-19
Green pass base: si ottiene con un tampone molecolare o antigenico (nasale) con esito negativo.

Durata di validità dei green pass
Il decreto prevede che la durata di validità dei green pass sia ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.
L’obbligo di green pass viene esteso a ulteriori settori. In particolare è obbligatorio per accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva, ai servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus e metro).

Obbligo vaccinale per nuove categorie
Il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie oltre a quelle già previste dalle norme in vigore dal 15 ottobre 2021, a decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie coinvolte saranno:
– personale amministrativo della sanità (il personale sanitario era già previsto) e delle RSA;
– docenti e personale amministrativo della scuola;
– militari;
– forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria);
– personale del soccorso pubblico.

Cosa cambia per ristoranti, pubblici esercizi, locali di spettacolo, eventi.
Da lunedì 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca sarà necessario avere il super green pass per:
– consumare al tavolo al chiuso in ristoranti e bar;
– accedere a feste e discoteche;
– accedere a cerimonie pubbliche;
– eventi sportivi;
– spettacoli.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del super green pass.
Da questo obbligo resteranno esclusi gli alberghi e le altre strutture ricettive, oltre alle mense e ai catering continuativi su base contrattuale, ai cui locali sarà consentito l’accesso con green pass base.

Per recarsi a lavoro serve il super green pass?
No, si può accedere come accade oggi con il green pass base che si ottiene, oltre che con vaccinazione e certificato di guarigione anche con un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.
Rimangono valide tutte le altre regole già emanate ed in vigore dallo scorso 15 ottobre 2021.

Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione. L’App VerificaC19 riconoscerà la validità della certificazione.

Le misure contenute nel dl 172/2021 approvato lo scorso 24 novembre non si applicano alle persone d’età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Come illustrato nella tabella riepilogativa che trovate in fondo alle note, chi possiede il super green pass potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi se svolti in zona gialla o arancione quali la ristorazione al chiuso o alla somministrazione ai tavoli in bar e altri pubblici esercizi.
Per quanto riguarda la consumazione al bancone al chiuso e all’aperto, l’interpretazione che prevale è quella che sia consentito l’accesso libero, così come determinato anche dalle norme già in vigore dallo scorso 15 ottobre 2021.

Controlli
Ricordiamo che il governo ha disposto un rafforzamento delle verifiche da parte delle prefetture, le quali devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di “costanti controlli” e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al ministero dell’Interno. Procedure per effettuare controlli sistematici e stringenti che nella nostra provincia sono già state organizzate, così come ha ribadito il Prefetto durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sintesi delle principali novità introdotte dal dl 172/2021 – Guarda la tabella

Sanzioni
1. Accesso al luogo di lavoro senza i green pass
Sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro (irrogata dal Prefetto su segnalazione degli
incaricati dei controlli) in aggiunta a eventuali sanzioni disciplinari in base ai rispettivi
ordinamenti di settore
2. Mancati controllo dei green pass
Sanzione da 400 a 1000 euro irrogata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati dei controlli
3. Mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure organizzative per i controlli
Sanzione da 400 a 1000 euro irrogata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati dei controlli

 

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