La “Lotteria degli scontrini” troverà il suo debutto il prossimo 1° gennaio 2021, come previsto dall’articolo 1, comma 540, legge n. 232/2016. Con molta probabilità, se il legislatore confermerà la disposizione attualmente contenuta nel disegno di legge di bilancio 2021, sarà operativa soltanto per gli acquisti di beni o servizi effettuati attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “L’Agenzia comunica”, tra le “Guide fiscali”, è pubblicata una guida estremamente sintetica, con alcune indicazioni utili per l’esercente (par. 2) per partecipare e far partecipare i clienti alla Lotteria.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Lotteria_Scontrini_per_Esercenti.pdf/5e880e61-f6f1-a8ca-b5b9-f1a09c95062a
Si ricorda che nel caso in cui l’esercente si rifiuta di inserire il codice lotteria, l’articolo 20 D.L. n. 124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 540 L. n. 232/2016, prevedendo che “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”. In altri termini, non è prevista l’irrogazione di alcuna sanzione, ma il consumatore può procedere con una segnalazione (anonima?) nel portale sopra indicato.
Confartigianato ha chiesto che la segnalazione da parte del consumatore finale, prevista dall’art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, del rifiuto ad acquisire il codice lotteria (situazione di cui l’Agenzia delle entrate potrà tenerne conto nell’ambito della attività di analisi del rischio di evasione) non divenga operativa immediatamente dal 1° gennaio 2021, bensì in un momento successivo, non prima del 1° aprile 2020, dando pertanto modo e tempo agli esercenti di adeguarsi ai nuovi adempimenti.
Ad oggi non si paventano ipotesi di ulteriori proroghe, pertanto, si sollecitano gli esercenti, già dotati di Registratore Telematico, a prendere contatto con i propri installatori per l’eventuale adeguamento del software. Si ricorda, inoltre, che sempre dal 1° gennaio 2021 scatterà l’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi compresi i soggetti con Volumi d’affari inferiori a 400.000 euro.
Per quanto riguarda i prezzi relativi all’adeguamento dei RT, si fa presente che Comufficio (l’Associazione di categoria che rappresenta i produttori ed installatori di RT), nel corso di una odierna diretta web organizzata dall’Agenzia delle entrate ha rappresentato che, a quanto risulta alla medesima, nessun onere viene richiesto all’esercente per l’adeguamento da “remoto” degli RT; ha, invece, precisato che mediamente l’adeguamento “in presenza” comporta un onere di 70 euro, analogamente all’acquisto del lettore del “codice Lotteria” per cui viene richiesto, in media, il costo di 70 euro.
Confartigianato ha richiesto all’Amministrazione finanziaria un incremento del credito d’imposta per l’acquisto/adeguamento del RT (attualmente stabilito rispettivamente in 200 euro e in 50 euro per le sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020) e la conferma che rientrino nell’ambito del credito anche le spese sostenute per gli adeguamenti successivi alla prima installazione degli RT (tra cui quello da effettuare per la “Lotteria dei corrispettivi”, o per la versione 7.0 delle specifiche tecniche).
Al fine di ristorare gli esercenti di più piccole dimensioni (con ricavi/compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro) dai costi collegati alla gestione dei pagamenti elettronici, è riconosciuto un credito d’imposta a favore di imprese, arti e professioni che accettano pagamenti elettronici tracciabili dai consumatori finali. Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, ed è utilizzabile con il codice tributo 6916 esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese (articolo 22 del D.L. 124/2019).