Con il decreto “ristori” quater (dl 30 novembre 2020, n. 157) arriva una ulteriore indennità a favore di particolari categorie già beneficiarie degli interventi disposti dai precedenti decreti emergenziali. si tratta dei lavoratori dei settori del turismo; degli stabilimenti termali; dello spettacolo; dei lavoratori atipici che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa degli effetti della pandemia Covid-19.
Per identificare il novero dei beneficiari, quindi, occorrerà riferirsi in primo luogo ai lavoratori che hanno già fruito dell’indennità prevista dall’articolo 9 del decreto di Agosto, che riceveranno in automatico il nuovo indennizzo.
Per coloro che, invece, non hanno beneficiato della indennità di agosto, occorrerà verificare le condizioni previste dall’articolo 9 del Ristori quater, in analogia con quanto già contemplato dal primo decreto ristori relativamente all’indennità di ottobre.
È il caso dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali per i quali la possibilità di beneficiare del nuovo indennizzo è condizionata al soddisfacimento dei seguenti requisiti: a) aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; b) aver totalizzato almeno 30 giornate lavorative nel periodo; c) non essere, al 30 novembre 2020, titolari di pensione, rapporti di lavoro dipendente o Naspi.
Viene, inoltre, disposta una nuova indennità di mille euro a favore di alcune categorie di lavoratori “atipici”.
Si tratta, in particolare: dei lavoratori dipendenti stagionali degli altri settori, a patto che abbiano cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e nello stesso periodo abbiano conseguito almeno 30 giornate di lavoro; dei lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate di lavoro nel medesimo periodo; dei lavoratori occasionali senza contratto in essere al 30 novembre 2020; degli incaricati delle vendite a domicilio con reddito 2019 superiore a 5mila euro.
Tali soggetti avranno diritto a ricevere l’indennità se alla data della relativa domanda non siano né titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente) né titolari di pensione. Infine, l’ulteriore indennità viene replicata anche per i lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione né di contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Confermando quanto già previsto nel primo decreto Ristori, infatti, i mille euro saranno nuovamente erogati agli iscritti al corrispondente fondo pensioni che tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri, maturando un reddito non superiore a 50mila euro, oppure 7 contributi giornalieri derivandone un reddito non superiore a 35mila euro. I nuovi beneficiari dovranno presentare istanza all’Inps entro il 15 dicembre, giorno in cui scadranno anche i termini per richiedere l’indennità prevista dal decreto di Agosto.
Info:
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