12 Novembre 2020

Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID, il presidente della regione Emilia – Romagna, Stefano Bonaccini, insieme ai presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Zaia e Fedriga, due regioni vicine e in fascia gialla come la nostra, hanno concordato nuove ordinanze restrittive per evitare gli assembramenti, situazioni a rischio che possono favorire la diffusione il contagio.

Le modifiche, aggiunte al dpcm del 3 ottobre, e valide dal giorno 14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, su tutto il territorio regionale sono le seguenti:
Misure di carattere generale:
a1.L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive;
a2. È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;
a3. L’accesso agli esercizi di vendita è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
a4. E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
– nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
– presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
– sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
– applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;
a5. È in ogni caso vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere (fiere di cui alla LR 12/1999 e di cui alla LR 12/2000) e di altri analoghi eventi come previsto dall’art. 1 comma 9 lett) n del DPCM del 3 novembre 2020;
a6. E’ altresì vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti di cui alla LR 12/1999 e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari;
a7. In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
a8. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati;
a9. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;

Misure relative ai giorni festivi e prefestivi:
b1. Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
b2. Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
b3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;
b4. I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. È fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS.

 

 

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