È entrato in vigore il 26 settembre 2020 il decreto 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando alcune regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.
Per quanto riguarda in particolare la tracciabilità dei rifiuti, in fase di elaborazione del testo sono state accolte molte richieste avanzate dalla Confartigianato per ridurre l’impatto delle nuove regole sulle aziende che producono e gestiscono rifiuti.
Principali punti da segnalare
• Rifiuti da Attività di Manutenzione e Piccoli Interventi Edili
• MUD – Modello unico di dichiarazione ambientale
• Registro di carico e scarico rifiuti
• Formulario
• Attestazione di Avvenuto Smaltimento
• Registro Elettronico Nazionale “REN”
• Definizione di Rifiuto Urbano e Assimilato
Rifiuti da Attività di Manutenzione e Piccoli Interventi Edili
Per rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, si intendono incluse le attività di impiantistica, assistenza sanitaria, pulizia disinfestazione, derattizzazione, riparazioni esterne e similari.
Tali rifiuti si considerano prodotti presso l’unità operativa del soggetto manutentore nel caso in cui i quantitativi prodotti siano talmente limitati da non giustificare l’allestimento di un deposito temporaneo nel luogo di svolgimento dell’attività.
Questo significa che la conservazione del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti rimante presso la sede operativa dell’azienda e che tali rifiuti possono essere trasportati presso la sede dell’impresa compilando come modalità alternative il FIR formulario di identificazione oppure un semplice Documento di Trasporto (DDT).
Tale documento di trasporto dovrà riportare almeno: luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei rifiuti, numero di colli o stima di peso o volume e luogo di destinazione. Si conferma che il DDT è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto.
Si ricorda che resta in vigore l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 2Bis per il Trasporto Conto Proprio, necessaria per il trasporto su strada di Rifiuti Speciali sia con formulario FIR, sia con documento di trasporto DDT.
Relativamente a tale semplificazione si è in attesa dei chiarimenti per capire cosa si intende per “piccoli interventi edili”, per “quantitativi limitati di deposito di rifiuti” e la forma richiesta del DDT.
MUD – Modello unico di dichiarazione ambientale
Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.
Registro di carico e scarico rifiuti
Vengono confermati i tempi di registrazione (10 giorni lavorativi per i produttori di rifiuti, 2 per chi effettua operazioni di recupero, smaltimento, intermediazione, ecc…), ma introdotte alcune novità per quanto riguarda le categorie obbligate alla tenuta e quelle esonerate.
Soggetti obbligati:
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (diversi da quelli ricompresi nei rifiuti urbani), che abbiano più di 10 dipendenti*;
– le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi derivanti da impianti di recupero e trattamento fanghi, rifiuti, da fosse settiche, abbattimento fumi, reti fognarie;
– le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (tutti i rifiuti);
– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (tutti i rifiuti);
– gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione (tutti i rifiuti).
* Novità, per i soli rifiuti non pericolosi, sono escluse le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno meno di 10 dipendenti (necessita di chiarimenti su cosa si intende per “dipendenti”)
Inoltre, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono avvalersi dell’Associazione di Categoria con conservazione e tenuta in delega dei registri di carico e scarico rifiuti.
Formulario
Anche il formulario conferma il formato attuale, ma la trasmissione della quarta copia in originale entro 90 giorni può essere sostituita dall’invio tramite PEC, purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale a norma di legge oppure lo trasmetta comunque successivamente al produttore.
Ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte del formulario di propria competenza.
Sono esclusi dall’obbligo del formulario i trasporti:
– di rifiuti urbani, effettuati dal produttore verso i centri di raccolta;
– di rifiuti speciali da manutenzione, se trasportati dal sito di manutenzione verso la propria sede operativa con DDT;
– altre tipologie di trasporti per settori specifici (agricoltura)
Attestazione di Avvenuto Smaltimento
Operativamente torna la necessità di dimostrare l’effettivo smaltimento dei rifiuti avviati a operazioni quali D13, D14 e D15, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciamento dei rifiuti elettronico REN, oltre al formulario diventa obbligatoria una “Attestazione di avvenuto smaltimento”, che il produttore dei rifiuti deve ricevere sottoscritta dal titolare dell’impianto di destinazione, con i dati dell’impianto, dei rifiuti e del tipo di operazione effettuata.
Questa Attestazione è già operativa dal 26 settembre 2020.
Registro Elettronico Nazionale “REN”
Il nuovo articolo 188-bis delinea il futuro sistema di tracciabilità dei rifiuti, il Registro Elettronico Nazionale collocato presso il ministero dell’ambiente e gestito con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Un successivo decreto disciplinerà modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta di questo registro, garantendo l’interoperabilità con i sistemi gestionali già in uso da parte delle aziende, la sostenibilità dei costi, la gradualità di applicazione ed un congruo periodo di sperimentazione.
Fino all’entrata in vigore di questo nuovo decreto, le imprese continueranno a registrare i rifiuti sui documenti cartacei attualmente in uso (registro di carico/scarico e formulario di trasporto), il cui obbligo di conservazione scende però da 5 a 3 anni.
Definizione di Rifiuto Urbano e Assimilato
Il Decreto modifica alcune definizioni, in particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani, poiché a partire dal 1 gennaio 2021 moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge quando sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici».
L’elenco è già presente nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies.
Rimangono Rifiuti Speciali e di conseguenza esclusi dagli Urbani i rifiuti provenienti da attività edili (costruzione, demolizione e scavo), agricole, agroindustriali, silvicoltura e pesca, i veicoli fuori uso, i rifiuti prodotti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, da fosse settiche, reti fognarie e trattamento acque reflue.
Di conseguenza, quando i comuni si saranno adeguati (con modalità ancora da definire in vista di gennaio 2021), le utenze non domestiche potranno scegliere se conferire i propri rifiuti divenuti urbani al servizio pubblico oppure ad un trasportatore privato come rifiuti speciali.
In questo secondo caso la scelta sarà vincolante per cinque anni e, previa dimostrazione di averli avviati a recupero, porterà alla riduzione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.