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27 Marzo 2020

Il  decreto “Cura Italia”, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Il credito d’imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (trattasi delle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.).
Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione e non occorre presentare alcuna richiesta.
L’operatività dell’agevolazione in esame pone una serie di questioni, di seguito evidenziate, in merito alle quali è auspicabile un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non si escludono modifiche del testo normativo nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.
I dubbi principali riguardano la questione se sia necessario l’effettivo pagamento del canone di locazione o se sia sufficiente avere un contratto in essere; l’individuazione del credito in presenza di più unità immobiliari di diversa categoria catastale, con un canone indistinto a fronte del medesimo contratto di locazione; il diritto al credito quando le unità immobiliari sono utilizzate nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda / ramo d’azienda.
Si precisa inoltre che il bonus non è riconosciuto ai lavoratori autonomi, ancorché per talune attività ne sia stata disposta la sospensione. Non si esclude che l’estensione possa essere inserita in sede di conversione.
Un’ultima questione riguarda il fatto che le attività oggetto dell’agevolazione potrebbero essere esercitate in unità immobiliari diverse dalla categoria catastale C/1. Anche in tal caso la modifica della norma potrebbe essere apposta in sede di conversione.

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