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18 Marzo 2020

Il decreto “Cura Italia” non ha cambiato gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra le parti.

Per tutti i contribuenti i versamenti dei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo. Il decreto contiene poi ulteriori differimenti distinti per taluni contribuenti e/o tributi:

–          per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso. Pertanto per tali contribuenti anche i versamenti scaduti il 16 marzo sono rinviati al 31 maggio. I contribuenti con ricavi o compensi superiori a 2milioni di euro nel 2019, possono eseguire il pagamento del saldo Iva entro il 20 marzo oppure entro il 30 giugno 2020, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme di un ulteriore 0,40%.

–          per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020.

PARTICOLARI SETTORI

I soggetti che gestiscono palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, lotterie, sale scommesse, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali (VEDI ELENCO COMPLETO AL TERMINE DELL’ARTICOLO).

Sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti).

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

CARTELLE E ACCERTAMENTI

Sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

ROTTAMAZIONE TER

Per tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio è differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio. I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno.

PREMIO PER LAVORATORI DIPENDENTI

Per i dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, è riconosciuto un premio di 100 euro rapportato ai giorni di lavoro svolti a marzo 2020.

Il premio è riconosciuto dai datori di lavoro e scomputato dai versamenti fiscali che devono effettuare.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

E’ riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Un DM del MISE attuerà la norma.

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe)

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITOR

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Saranno rese note le disposizioni definitive non appena disponibile il testo del decreto legge.

I destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano sono:

associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

– soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

– soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

– soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

– soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

– soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

– aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

– soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

– soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

– soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

– soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

 

 

 

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