Con la legge di bilancio 2018, è stata confermata una nuova proroga del Sistri, in virtù della quale fino al 31 dicembre 2018 non si applicano le sanzioni per il mancato utilizzo del sistema, mentre sono sono pienamente vigenti quelle relative alla mancata iscrizione e al mancato pagamento del contributo annuale.
Tali sanzioni, stabilite dai commi 1 e 2 dell’art. 260-bis del dlgs 152/2006, sono già operative dal 2015 in misura ridotta del 50% rispetto agli importi previsti inizialmente.
Ricordiamo che i soggetti tenuti all’iscrizione al Sistri (e al pagamento del contributo annuale) sono: produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di dieci addetti e gestori di rifiuti pericolosi (trasportatori, recuperatori, smaltitori, impianti di stoccaggio, commercianti).
Le modalità di pagamento sono indicate sul sito www.sistri.it; per la verifica dell’importo dovuto si può accedere alla propria area riservata, nello spazio gestione azienda, tramite le credenziali associate al dispositivo usb.
La proroga dell’utilizzo del Sistri ha come conseguenza la piena operatività di tutti gli obblighi relativi alla modalità precedente di gestione dei rifiuti (previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del dlgs 152/2006, nel testo previgente le modifiche apportate dal dlgs 205/2010), con le corrispondenti sanzioni in caso di inadempienza: tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, compilazione dei formulari e denuncia MUD.