Dal prossimo 31 dicembre l’Unione europea ha stabilito un nuovo obbligo per tutti i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale, ovvero quello di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada, invece di quella relativa a solo 28 giorni come ora.
La Direzione generale della mobilità e dei trasporti europea ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo obbligo, evidenziando che il provvedimento non comporta il dovere degli autisti di sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione – che riporta appunto solo 28 giornate lavorative – con una di nuova generazione che ne riporta 56 (le nuove carte sono rilasciate a partire da luglio 2023).
Quindi, per rispettare l’obbligo relativo ai 56 giorni, i conducenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata prima del luglio 2023 potranno dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti agli altri 28 memorizzati sulla carta.
In alternativa dovranno necessariamente dotarsi di una carta di nuova generazione. In questo secondo caso, per i periodi di guida a partire dal 1° gennaio 2025, i conducenti dovranno avere le stampe per dimostrare i 56 giorni precedenti al controllo, tenendo conto del momento in cui hanno iniziato a utilizzare la nuova carta.
Il rilascio della nuova carta tachigrafica avviene presso le Camere di Commercio competenti per residenza del richiedente, chiedendo la sostituzione della scheda tachigrafica per «modifica dati».
Vediamo ora le questioni interpretative che sono sorte sulla nuova regola.
La Commissione Europea ha imposto obblighi di sostituzione della carta?
Assolutamente no e non ci sono dubbi. Le norme del Pacchetto UE non hanno imposto alcun l’obbligo di sostituzione della carta tachigrafica, che vale 5 anni dal rilascio.
È vero che le carte tachigrafiche rilasciate prima del luglio 2023 possono contenere solo fino a 28 giorni di attività?
Qui sorge un interrogativo. Secondo la DG Move UE da noi riportata i conducenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata prima del luglio 2023 che segnala i 28 giorni precedenti potranno dotarsi di stampe dei tempi di guida dei giorni 29-56 antecedenti a quelli memorizzati sulla carta. Ma secondo il sito di consulenza, analisi e controllo sulle attività di guida Tach Consulting è invece sufficiente scaricare una carta tachigrafica per vedere che ivi sono presenti attività per almeno 5/6 mesi, sia che si tratti di carte prima del luglio 2023 che nuova. Per poter ricostruire 56+1 giorni di attività – dice l’esperto di Tach Consulting – una volta effettuato il download della carta, i software in dotazione agli organi di controllo sono quindi in grado di visionare perfettamente 57 giorni, anche se non è vietato (ma non obbligatorio) fare una stampa giornaliera come fonte di prova per giustificare le proprie attività.
Come si risolve la questione
Cosa si deve fare dunque? Innanzitutto tenersi la vecchia carta e portarsi dietro la stampa del periodo precedente per sicurezza. Ma per essere veramente tranquilli il consiglio che vi diamo è di provare a scaricare la propria carta e verificare quanti giorni tiene in memoria. Se ci sono almeno quelli soggetti al controllo dopo il 1° gennaio (i famosi 56), allora può essere sufficiente tenere con sé la carta; se sono meno, allora bisognerà forzatamente fare una stampa.
È inoltre buona pratica provvedere ad effettuare gli scarichi delle carte con tempistiche ravvicinate e mantenere sempre sul veicolo tutti i documenti completi e necessari per facilitare il controllo da parte delle forze dell’ordine.
Ultima annotazione: le stampate servono comunque in caso di utilizzo della deroga art. 12 Reg. 165/14 (deroga di due ore per i tempi di guida e di riposo) o in caso di frequente uso della funzione ‘out of scope (cioè la possibilità di eseguire degli spostamenti con il veicolo, senza incrementare il monte ore di guida).