22 Dicembre 2022

Nelle ultime settimane si era generata un po’ di preoccupazione per la nomina del consulente ADR, da parte delle aziende, anche per poche o semplici spedizioni di merci o rifiuti pericolosi (vedi newsletter n° 24 del 13/12/).

L’impegno di Confartigianato ha portato il ministero a emettere una nota che esplicita meglio gli obblighi effettivi.

In estrema sintesi, il consulente ADR dovrà essere nominato dalle aziende che svolgono primariamente attività di imballo, spedizione, trasporto di merci o rifiuti pericolosi.

Nella nota esplicativa del 21 dicembre 2022, infatti, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specifica i casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

L’Accordo ADR del 2019 ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023.

Il quadro normativo vigente prevede però il configurarsi di particolari condizioni di trasporto per le quali gli assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell’accordo stabilisce che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
• nel caso in cui le loro attività riguardino quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superino i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR;
• nel caso in cui le aziende non effettuino, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuino occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

In particolare segnaliamo il passaggio:
“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative” che di fatto esclude dall’obbligo di nomina di un consulente ADR, le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” non direttamente connesse all’attività di trasporto di merci pericolose.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

Altre notizie