È stato firmato da Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, il decreto “End of Waste” che stabilisce i criteri specifici per i quali i rifiuti da costruzione e demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e vengono considerati aggregati recuperati. Dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato e superato il vaglio della Commissione Europea, il decreto è quindi ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto “End of Waste” contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati a seguito del trattamento dei rifiuti, stabilendo: i rifiuti interessati (tra i quali ad esempio quelli corrispondenti ai Codici CER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904); i criteri di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto; gli scopi specifici di utilizzabilità dei materiali ottenuti (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici); gli obblighi documentali da parte del produttore.
Il provvedimento entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I gestori degli impianti di trattamento rifiuti avranno quindi circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni.
Durante questo periodo transitorio di adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto, né a quei materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate.