8 Settembre 2020

Comunicazione congiunta dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute
in merito ai lavoratori ed alle lavoratrici “fragili” (contagio da Covid-19)

I  ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute hanno diramato una importante (quanto attesa) circolare concernente il tema dei lavoratori fragili e delle visite mediche in rapporto al possibile contagio da Covid-19.
In precedenza, veniva stabilito che la fattispecie di lavoratore fragile era ascrivibile ai soggetti di età superiore a 55 anni, oltre ovviamente a lavoratori affetti da patologie gravi.
Con questa circolare congiunta si registra un condivisibile e sostanziale cambiamento di orientamento.
Innanzitutto il parametro anagrafico non deve essere considerato unico riferimento per definire lo stato di fragilità, ma si deve avere riguardo anche all’esistenza di eventuali patologie gravi e documentate. Anche nel caso non sia stato nominato alcun medico aziendale, i lavoratori con patologie documentate possono chiedere al datore di lavoro l’attivazione della sorveglianza sanitaria anti Covid-19.
In secondo luogo, l’indicazione che si riprendano le visite mediche secondo il protocollo aziendale della sorveglianza sanitaria nel rispetto delle misure igieniche di prevenzione del contagio e la facoltà di procrastinare (su parere del medico competente) la visita periodica e quella per la cessazione del rapporto di lavoro che possono (ma non necessariamente devono) essere differite.
La comunicazione integrale è visibile qui.

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