16 Gennaio 2025

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Il nostro ufficio Fiscale è a disposizione per informazioni e dubbi.

 

Qui sotto riportiamo alcuni dei provvedimenti della manovra economica e il loro impatto sulle imprese:

Modifica alla disciplina dei fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024), all’articolo 1, commi 48 e 49 al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, nonché per ridurre i sussidi ambientalmente dannosi, introduce due disposizioni che, rispettivamente, incidono sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e sull’aliquota IVA applicabile allo smaltimento dei rifiuti.

In sostanza, il legislatore è intervenuto sull’articolo 51 (determinazione del reddito da lavoro dipendente), comma 4 del Tuir, modificando la lettera a) (Auto in uso promiscuo ai dipendenti) disponendo che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la recente modifica, quindi, sono previsti solo tre scaglioni:

Per qualsiasi mezzo 50%
Per i mezzi con trazione esclusivamente elettrica a batteria 10%
Per i veicoli elettrici ibridi plug in 20%

Il comma 49 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2025 interviene sulla fiscalità relativa allo smaltimento dei rifiuti modificando l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972.

In seguito alle modifiche il legislatore ha disposto che sono assoggettate all’aliquota ridotta del 10% le prestazioni di gestione, di stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi, però, il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall’articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.

In sostanza, il legislatore sostituisce esclude dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.

 

Aliquote, scaglioni di reddito, detrazioni e trattamento integrativo

Viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d’imposta 2024. Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF

 

fino a 28.000 euro 23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%
oltre 50.000 euro 43%

Viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d’imposta 2024.

Per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, viene reso strutturale il meccanismo correttivo da applicare all’importo della detrazione da lavoro utilizzato per la verifica del requisito della presenza di imposta lorda capiente.

 

Nuove misure di riduzione del cuneo fiscale

A fronte della mancata conferma, per il 2025, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte due misure in ambito fiscale.

  • Reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro, (per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati) è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, nello specifico:
Reddito da lavoro dipendente annuo (RLD) % Somma integrativa spettante

 

Fino a  8.500 euro 7,1%
Oltre   8.500  e fino a 15.000 5,3%
Oltre 15.000 e fino a  20.000 4,8%

Non è, dunque, previsto alcun obbligo di richiesta in tal senso da parte del lavoratore dipendente. Si ritiene che, nell’ipotesi in cui quest’ultimo ritenga, in base alla sua situazione complessiva, di non averne diritto, potrà richiederne la non applicazione.

Il cui riconoscimento al lavoratore dipendente genera un credito per il sostituto d’imposta da recuperare in compensazione nel Mod. F24, a tal fine dovrà essere istituito un nuovo codice tributo.

Qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

  • Reddito superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo (complessivo) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati, non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

È rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga; da gestire in analogia alle altre detrazioni come una riduzione dell’imposta lorda, nel limite massimo dell’importo di quest’ultima;

La spettanza è verificata anche in sede di conguaglio.

Qualora, in tale sede, l’ulteriore detrazione risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui l’importo da restituire superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

 

Detrazioni per familiari a carico

Viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa;

si riduce in modo significativo la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;

è previsto che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero, non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.

Detrazioni per figli:

  • fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro), a decorrere dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per figlio (importo potenziale annuo di 950 euro) è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
  • Il limite massimo di età (età inferiore a 30 anni) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non dà più diritto alla detrazione non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico, per i quali la detrazione continua a spettare dal compimento del ventunesimo anno in poi.

Detrazione per altri familiari:

  • Dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.

La detrazione in oggetto continua ad essere così modulata: 750 x (80.000 – RC)

80.000

Detrazioni per familiari residenti all’estero di lavoratori extracomunitari:

  • viene espressamente previsto che ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all’estero. La disposizione produce effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2025.

 

Spese di trasferta e rappresentanza

Al fine di contrastare fenomeni di evasivi, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove e più stringenti regole sia per le spese di rappresentanza e che per le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e NCC). In particolare, è richiesto che il pagamento delle spese avvenga con metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, nonché per evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 01/01/2025.

Con riguardo alle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea (servizio Taxi e servizio di noleggio con conducente), l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili è previsto ai fini:

– della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti;

– della deducibilità in capo all’impresa/professionista delle suddette spese.

Per il dipendente, la norma si riferisce a tutte le spese regolate dal co. 5, dell’art. 51, del Tuir e dunque non solo a quelle per trasferte fuori dal territorio comunale, ma anche alle spese per trasferte intercomunali. Con riferimento a tale ultima fattispecie, si ricorda che i relativi rimborsi concorrono (già) integralmente a formare il reddito del dipendente, ad esclusione di quelli riguardanti le spese di trasporto comprovate e documentate che, ora, per continuare a fruire dell’ “esenzione”, dovranno essere pagate con mezzi elettronici. I nuovi obblighi di tracciabilità dovrebbero operare anche con riferimento alle trasferte dei collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per l’impresa/professionista, gli obblighi tracciabilità interessano le spese individuate precedentemente, sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dei dipendenti e corrisposte a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).

Non è chiaro invece se si estendano, o meno, alle spese di trasferta rimborsate a collaboratori coordinati e continuativi o a titolari di altri redditi assimilati al lavoro dipendente.

Con riferimento al reddito professionale, la norma vale anche per le spese sostenute direttamente dal professionista e prescinde dal fatto che venga o meno previsto il riaddebito al proprio committente.

Per espressa previsione normativa, sono altresì soggette all’obbligo di tracciabilità le spese di cui all’art. 108, co. 2, del Tuir, vale a dire: le spese di rappresentanza e le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Restano escluse dalla disciplina in commento: le spese di modesto importo non documentate rimborsate ai dipendenti in occasioni di trasferte (l’art. 51, co. 5, del Tuir in tema di rimborsi analitici, permette che le “altre spese”, quali le spese di lavanderia, parcheggio, …, anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte o missioni, possono essere attestate fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero, senza la necessità che siano documentate); le spese di pubblicità e di sponsorizzazione; le spese per omaggi da destinare ai dipendenti; le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute da artisti e professionisti.

Affinché le spese e i relativi rimborsi continuino a essere, rispettivamente, deducibili per l’impresa e l’esercente arti e professioni e non imponibili in capo al dipendente, il pagamento deve essere effettuato tramite: versamento bancario o postale; altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del 241/97. Per “altri sistemi di pagamento” devono intendersi quelli che “garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

Sono considerati tracciabili i pagamenti effettuati tramite app che prevedano l’addebito su un conto corrente anche senza il tramite di carte di credito o di debito.

La norma non fornisce dettagli sulle modalità attraverso le quali il dipendente, collaboratore o consulente della società o del professionista deve dimostrare al datore di lavoro o al committente di aver utilizzato mezzi di pagamento tracciabili. Nelle ipotesi in cui i dipendenti o consulenti non dispongano di una carta aziendale e debbano quindi eseguire il pagamento con propri strumenti tracciabili, il datore di lavoro o il committente dovrebbero farsi consegnare, per esempio, le fotocopie degli scontrini dei POS. Nell’ambito dell’utilizzo di carte personali, considerato l’obbligo normativo in essere, il rimborso del canone/costo di ricarica è esente da imposizione in capo al dipendente e completamente deducibile per l’azienda/professionista. Si attendono chiarimenti anche con riferimento a quelle spese sostenute in Paesi esteri in cui è materialmente impossibile pagare con mezzi tracciabili.

Occorrerà che le aziende valutino la possibilità di subordinare il rimborso solo in presenza di pagamento tracciato modificando o integrando il regolamento aziendale.

 

Incentivo al posticipo del pensionamento

La legge di bilancio 2025, prevede un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti fattispecie di conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato c.d. “Quota 103” (un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni), che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, o anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica.

Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

La decorrenza degli effetti dell’esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento; fatto salvo tale termine minimo di decorrenza, gli effetti decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio.

Inoltre, detta erogazione è esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale.

 

Requisiti per la fruizione della NASpI

Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025 qualora, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.

A seguito di tale modifica, l’indennità NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
  • possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  • “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.

 

Misure in materia di congedi parentali

La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in tema di congedo parentale.

La norma prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti, un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale all’80% per il secondo e terzo mese (anziché al 60% e 30%) entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), in alternativa tra i genitori.

Si tratta dei periodi di congedo successivi al primo mese di congedo parentale, pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.

Il nuovo elevamento in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

Viene invece fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’80% per il secondo mese.

 

Decontribuzione di lavoratrici madri

La Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento, a decorrere dall’anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico)

Con riferimento ai requisiti di concessione dell’esonero: le lavoratrici devono essere madri di due o più figli; l’esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;

la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti.

In ogni caso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (per i lavoratori dipendenti pari al 33%, per i lavoratori autonomi pari al 22,65%).

Tale beneficio non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell’esonero contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (nel particolare, dall’articolo 1, comma 180, della Legge n. 213 del 2023 – cfr. Aggiornamenti AP n. 3/2024, n. 58/2024 e n. 188/2024).

Per l’attuazione della presente disposizione è prevista l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Detassazione dei premi di produttività

Analogamente a quanto già previsto per il 2023 e 2024, anche per i premi e le somme detassabili, erogati nel triennio 2025-2027, trova applicazione la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

Possono beneficiare del regime fiscale agevolato:

  • i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
  • le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,

corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.

Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000 euro così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.

 

Esenzione somme corrisposte a neoassunti per fabbricati

Viene introdotta in via provvisoria l’esenzione fiscale ( non contributiva) per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025, titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000 euro, che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione ed entro il limite massimo complessivo di 5.000 euro annui

Al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

 

Limite di esenzione valore beni e servizi e rimborsi spese utenze domestiche, affitto e interessi su mutuo abitazione principale

In deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a euro 258,23,anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, è confermato il limite di esenzione di 1.000 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Il suddetto limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

 

Trattamento integrativo speciale settore turistico

Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Analogamente a quanto previsto per i periodi d’imposta 2023 e 2024, il sostituto d’imposta, nel corso del 2025, riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendente conseguito nel 2024 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24.

 

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

La Legge di Bilancio 2025 dispone una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023

 

Regime forfetario

È innalzato, solo per il 2025, a 35.000 euro (dagli attuali 30.000 euro) il limite di reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente al di sopra del quale non è possibile accedere al regime forfetario.

È inoltre consentito di aderire al regime forfettario ai soggetti iscritti in albi o registri che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato con il datore di lavoro nei confronti del quale esercitano prevalentemente anche attività professionale in presenza di determinate condizioni.

 

Modifica alla tassazione delle plusvalenze delle cripto-attività

Dal 1° gennaio 2026 è previsto un innalzamento dell’imposta sostitutiva pari al 33% ed è soppresso, già dal 2025, il limite di 2.000 euro per la tassazione della plusvalenza.

Inoltre è concessa la possibilità di rideterminare il valore delle cripto attività in base al loro valore normale al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o valore di acquisto pagando un’imposta sostitutiva del 18% da versare entro il 30/11/2025, rateizzabile in 3 anni.

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni non posseduti nell’ambito d’impresa

La disposizione prevede la messa a regime dell’agevolazione consentendo di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio di ogni anno. L’imposta sostitutiva è pari al 18% e va versata entro il 30 novembre del medesimo anno (unica soluzione o tre rate). In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.

 

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma permette alle società, entro il 30 settembre 2025, di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili o beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa pagando un’imposta sostitutiva pari all’8% (elevata al 10,5% per le società non operative).

 

Estromissione agevolata dell’immobile posseduto da imprenditore individuale

La disposizione prevede la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2024.

 

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, nonché per ridurre i sussidi ambientalmente dannosi, sono previste due disposizioni che incidono sui veicoli concessi in uso ai dipendenti, nonché sullo smaltimento dei rifiuti.

 

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

In generale, le detrazioni spettanti per gli interventi edili vengono fortemente ridotte; di assoluta novità la differenziazione delle aliquote per l’abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Leggi l’articolo in merito che trovi qui

 

Reverse charge su prestazioni caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso il committente

Viene introdotta l’inversione contabile per le prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione si applica ai contratti di appalto, subappalto, affidamento caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. L’efficacia della disposizione è subordinata ad autorizzazione comunitaria. In attesa della piena operatività della disposizione, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. In tal caso la fattura è emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente senza possibilità di compensazione. L’opzione ha durata triennale ed è comunicata all’Agenzia delle Entrate con apposito modello da approvare.

 

IVA 5% sui corsi di attività sportiva alpinistica

Il numero 1-septies) della tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA 5% sui corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali; l’aliquota ridotta, che è applicata nella misura in cui tali corsi non siano esenti IVA, dal 1° gennaio 2025 è estesa anche ai corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.

 

Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati

a) Registratori telematici: dal 1° gennaio 2026, viene prevista una integrazione del registratore telematico con lo strumento di pagamento elettronico. La disposizione introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

b) CIN locazioni: i provvedimenti di approvazione della modulistica definiranno le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica.

c) Dati delle Fatture elettroniche: viene estesa all’Agenzia delle Dogane la possibilità di consultare i dati FE su determinati prodotti.

 

Riduzione IRES per i soggetti che reinvestono in beni strumentali tecnologicamente avanzati

A partire dal 2025, l’aliquota IRES è fissata al 20% al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. a) una quota non inferiore all’80% degli utili d’esercizio 2024 accantonata ad apposita riserva;
  2. b) un ammontare non inferiore al 30% di detti utili accantonati sia destinato a investimenti relativo all’acquisto di beni strumentali nuovi per un minimo di euro 20.000.

L’ammontare degli investimenti deve essere, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio 2023.

La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che: nell’esercizio 2025 il numero di dipendenti non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in misura pari ad almeno l’1% del numero di lavoratori del 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato; l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG.

 

Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0

La legge di bilancio 2025 modifica in più parti la disciplina del credito d’imposta c.d. “Transizione 4.0”. In particolare, viene modificata la tempistica entro cui devono essere realizzati gli investimenti; vengono esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»; viene introdotto un tetto massimo di spesa.

 

Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo

Ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa previsti da fondo.

 

Misure di sostegno al reddito

Vengono stabilizzate a regime le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito già applicate per il solo 2024. I nuovi scaglioni, pertanto, sono: 23% fino a 28.000 euro; 35% tra 28.000 e 50.000 euro; 43% oltre i 50.000.

Inoltre viene innalzata a regime a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente con redditi fino a 15.000 euro, analogamente a quanto già avvenuto per il 2024 (il precedente importo era fissato a 1.880 euro).

Infine è previsto un “taglio” delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, pertanto oneri e spese verranno riconosciute entro un limite di importo rimodulato in funzione dei componenti del nucleo familiare e dei livelli di reddito.

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